Davide Pettenella: "Una nuova legge nazionale per la montagna che non prende atto dei cambiamenti in corso"
- SlowFoodAltoAdigeSüdtirol
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Grazie a il T quotidiano ogni due settimane, Slow Food Trentino cura a partire dal 14 febbraio 2025 una rubrica sulla pagina Terra Madre. Questo articolo è stato pubblicato venerdì 23 gennaio 2026.

di Davide Pettenella
Dipart. Territorio e Sistemi Agro-forestali
Università di Padova
L’articolo 44 della Costituzione italiana afferma chiaramente la necessità di un intervento dello Stato a sostegno della montagna: “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. Le motivazioni che la Costituzione indica alla base di questa azione di sostegno sono semplici e chiare: (lo Stato interviene) “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali”. In effetti, già a partire dai primi anni del secolo scorso, il Parlamento si è confrontato con due grandi “questioni” nazionali relative al territorio: la questione meridionale e quella montana. Due territori, in parte coincidenti, che erano in generali condizioni di grande arretratezza economica e sociale.
Con il tempo queste due questioni si sono poste all’attenzione della politica in maniera diversa a seguito dei cammini di sviluppo locali e regionali. Per questa ragione, ad esempio, non abbiamo più un intervento straordinario per il Mezzogiorno e abbiamo più volte rivisto i confini delle Regioni italiane in ritardo di sviluppo. Per il periodo di programmazione comunitaria 2021-2027, ai fini dell’assegnazione dei fondi strutturali (il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di Coesione, …), le Regioni italiane del Meridione inserite nella categoria “meno sviluppate” sono solo la Basilicata, la Calabria, la Campania e il Molise.
Analogamente a quanto avvenuto nel Mezzogiorno d’Italia, la montagna italiana si è andata profondamente diversificando in termini di dinamiche demografiche e migratorie, sviluppo del settore turistico, tenuta dell’agricoltura, vulnerabilità degli ecosistemi, adeguatezza delle reti infrastrutturali e dei servizi sociali (educazione e sanità in primis). Diversi esperti della materia concordano che il concetto di “montagna” ha perso significato quando si vuole definire le relazioni tra l’ambiente fisico-naturale e le condizioni socio-economiche della popolazione locale e che è più corretto parlare di “montagne”, vista la diversità dei problemi, dei percorsi di cambiamento intrapresi e potenziali, degli esiti delle politiche in termini demografici ed migratori, di crescita e distribuzione del reddito, di qualità delle condizioni ambientali, di prossimità ad una serie di servizi ritenuti importanti per la qualità della vita.
La nuova Legge per la Montagna, la Legge 131/2025 approvata il 12 settembre dello scorso anno, sembra ignorare la complessità di questi diversi processi evolutivi e imposta una serie di interventi a beneficio dei Comuni classificati come montani in base a soli criteri fisici: altitudine e pendenza. Solo sui Comuni che saranno selezionati in base a questi due criteri verrà attivata, peraltro con limitate risorse finanziarie pubbliche (circa 250 milioni di euro all’anno) e con il prevalente strumento del credito d’imposta, una politica di sostegno pubblico. Si assume quindi che i Comuni montani, così definiti, abbiano caratteristiche di omogeneità in base alle quali “one solution fits for all” (una sola politica vale per tutti) e che le differenze in termini di reddito, andamento demografico e migratorio, accessibilità, prossimità di servizi sanitari e scolastici, non contino per definire le condizioni di disagio delle “terre alte” e motivare un intervento speciale di aiuto da parte dello Stato. Comuni come Ayas, Cavalese, Cortina d‘Ampezzo, Ortisei sono in condizioni per nulla assimilabili a quelle di Castel del Rio dove, dagli anni ’50, la popolazione è diminuita del 70% in condizioni di isolamento, assenza di turismo, marginalità dell’agricoltura.
Lo stato della montagna italiana è legato non solo alle specifiche e diversificate condizioni fisiche, ma all’impatto di molte politiche, oltre a quelle specifiche della montagna: le politiche di sviluppo rurale, delle aree interne, delle infrastrutture a rete, delle sistemazioni idrauliche, della tutela ambientale e paesaggistica, la politica forestale, quella energetica e climatica, quella sanitaria, delle aree metropolitane (che inglobano molti territori montani), dei piccoli Comuni, delle aree di confine. Queste politiche hanno avuto finora molta maggior capacità di incidere sullo sviluppo delle “terre alte” della politica ufficiale per la montagna. Il problema fondamentale per la politica della montagna è la mancanza di un esplicito e chiaro coordinamento di queste politiche perché agiscano in maniera selettiva e sinergica rispetto ai diversi problemi e potenzialità dei territori di montagna. È questo problema che una Legge per la montagna avrebbe dovuto affrontare, insieme al problema, ad esso strettamente collegato, della riforma delle autonomie locali: i Comuni non sono il solo soggetto istituzionale, e nemmeno sempre quello più rilevante, per governare lo sviluppo locale.
In effetti il Comma 4 dell'art. 2 stabilisce che, una volta definiti (erroneamente) i territori montani sulla base dei soli criteri di altitudine e pendenza, il Governo approvi, entro un anno dall’entrata in vigore della Legge 131/2025 (cioè entro il settembre 2026) “un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani”. In altri termini, Il Governo ha la delega per rimodulare il sistema di sostegno ai Comuni montani stabiliti dalle normative precedentemente ricordate. Questo è probabilmente uno dei più complessi atti di riforma legislativa mai fatto nella storia della Repubblica: rimodulare la politica agricola comunitaria, la politica delle infrastrutture, quella energetica, ambientale, climatica, forestale, delle autonomie, per cogliere le specificità di un territorio, quello montano, peraltro malamente definito.
Ma questo non è certamente l’unico atto normativo che dovrebbe essere approvato “a cascata” della Legge 131/2025: per attuare la nuova legge saranno necessari almeno 15 decreti attuativi, a partire da quello che avrebbe dovuto essere approvato nel dicembre 2025: la Strategia per la Montagna Italiana, un documento che si pone un orizzonte di tre anni che certamente non è un orizzonte temporale adeguato a una visione strategica. Solo per fare un confronto, la Strategia Forestale nazionale ha un orizzonte temporale di venti anni e ha richiesto più di due anni per l’elaborazione in sede tecnica e per il, più che opportuno, processo di consultazione pubblica. C’è quasi da sperare che il processo di attuazione della nuova legge prosegua nel mancato rispetto della tempistica che si è dato. Non sarebbe certamente la prima volta nella storia delle politiche per la montagna italiana.






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