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La riduzione dello spreco alimentare ed il termine di conservabilità dei prodotti

di Stefano Senatore, Studio Legale Cibuslex di Trento


Articolo tratto da Slowzine n. 7- febbraio 2021


La prevenzione degli sprechi alimentari rappresenta una delle priorità nel lungo percorso che – speriamo – ci porterà a realizzare, in Italia, in Europa e nel mondo, un’economia circolare ed una società realmente sostenibile.



Per spreco alimentare si intende – secondo la Commissione europea – “l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per prossimità della scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere eliminati e smaltiti” 1 .


Le cause di questo fenomeno sono, ovviamente, molteplici e complesse e dipendono, innanzitutto, dal modello economico delle nostre società. Bisogna però riconoscere che la produzione di rifiuti alimentari è anche una responsabilità diretta di noi consumatori, che tendiamo, ancora troppo spesso, a liberarci degli alimenti senza considerare adeguatamente le informazioni che ci vengono fornite sulla loro durata di conservazione.




Al riguardo, la Commissione europea ha recentemente promosso un apposito studio di mercato, finalizzato a stimare il rapporto tra i rifiuti alimentari e le informazioni sui prodotti presenti in etichetta. Le sue conclusioni sono che, degli 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari generati annualmente in Europa, più del 10% sono collegati alle indicazioni sulla durata di vita del prodotto, e che tali indicazioni non sono ancora sufficientemente comprese dai consumatori 2 .




Proviamo quindi a dare un contributo facendo un po’ di chiarezza.


Il regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, impone agli operatori di indicare in etichetta il tempo di conservazione di ogni prodotto alimentare. A seconda delle caratteristiche del prodotto, questa indicazione può assumere due diverse forme, di cui è fondamentale comprendere la differenza.

Si parla, infatti, di “data di scadenza” solo con riferimento agli alimenti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico, che già in breve tempo possono rappresentare un pericolo per la salute umana. A titolo esemplificativo, si pensi alla carne, al pesce o al latte fresco.

La scadenza va tassativamente evidenziata in etichetta con la dicitura “da consumare entro”, con indicazione del giorno, del mese ed eventualmente dell’anno (se diverso dall’anno in corso). Accanto, devono sempre essere riportate anche le condizioni da rispettare per l’adeguata conservazione del prodotto.

Ciò che caratterizza la data di scadenza è il fatto che, dopo il suo decorso, l’alimento non potrà più essere messo in vendita ed il consumatore, nel caso lo abbia già acquistato, dovrà evitare di consumarlo, anche se apparentemente avesse ancora un bell’aspetto ed un buon odore.


Per tutti gli altri prodotti alimentari (che non sono così deperibili dal punto di vista microbiologico, da poter costituire un pericolo immediato per la salute dopo un breve periodo), deve essere, invece, riportato il “termine minimo di conservazione”.


Si tratta di un’indicazione che, diversamente dalla scadenza, non ha a che fare con la salute del consumatore ma riguarda esclusivamente le caratteristiche qualitative del prodotto. Tale termine, difatti, indica solo il periodo di tempo durante il quale l’operatore garantisce che l’alimento conserverà intatte le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche che possedeva all’origine.

Dopo il suo decorso, pertanto, l’alimento – a meno che non abbia sviluppato delle alterazioni – potrà ancora essere venduto e consumato dall’acquirente.


Per questo è importante che il consumatore rivolga attenzione alla dicitura riportata in etichetta, che nel caso del “termine minimo di conservazione” sarà espressa con le seguenti modalità:

- “da consumare preferibilmente entro il”, seguita dal giorno, dal mese ed eventualmente dall’anno;

- “da consumare preferibilmente entro fine” seguita dal mese e dall’anno o solamente dall’anno.



Peraltro, per alcuni prodotti alimentari il termine minimo di conservazione può addirittura essere omesso.

Si tratta, per un verso, degli alimenti destinati ad un consumo immediato (che non hanno, quindi, il tempo di essere alterati da contaminazioni), quali i prodotti di panetteria e pasticceria normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione.


Sono poi esentati tutti quei prodotti che, per le loro caratteristiche, non costituiscono un terreno fertile per lo sviluppo di patogeni,, ossia:

• gli ortofrutticoli freschi che non sono stati sbucciati o tagliati,

• i vini ed i prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva (ad esempio, il sidro),

• qualunque altra bevanda con titolo alcolometrico volumico superiore al 10% (come i distillati),

• gli aceti,

• il sale da cucina,

• gli zuccheri allo stato solido,

• prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri,

• le gomme da masticare e prodotti analoghi.


Da ultimo, è opportuno chiarire che è direttamente l’operatore del settore alimentare a decidere se riportare, su un prodotto, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, e a stabilirne l’effettiva durata. (Fanno eccezione solo alcuni prodotti, come il latte fresco, per il quale è obbligatorio indicare la data di scadenza entro 6 giorni, e le uova, per le quali è prescritto un termine minimo di conservazione non superiore a 28 giorni).

Per aiutare le imprese in queste valutazioni, lo scorso 21 ottobre 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un’apposita guida, contenente anche uno strumento pratico basato su una serie di domande, rispondendo alle quali l’operatore può orientare le sue scelte sempre nell’ottica della prevenzione degli sprechi alimentari 3.


1) Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE, reperibile all’url https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0014_IT.html#ref_1_3


2) Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention, Final report, January 2018, reperibile all’url https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en


3) Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking), reperibile all’url https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/6306

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