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Prodotti naturali, questi sconosciuti

di Stefano Senatore, Studio Legale Cibuslex di Trento


Articolo tratto da Slowzine n. 6- gennaio 2021


“Naturale”, “100% naturale”, “metodo naturale” – è sempre più frequente la presenza di riferimenti alla “naturalità” nell’etichettatura dei prodotti alimentari, anche per venire incontro al crescente interesse dei consumatori verso un’alimentazione sana.



Sorge però spontanea la domanda: ma cosa significa “naturale”? Cosa devo aspettarmi da un prodotto che contiene questa indicazione? Il giurista pignolo, poi, si chiederà: è lecito utilizzare tali diciture?

Purtroppo, a nessuno di questi interrogativi è semplice dare una risposta.


Ad oggi, infatti, non esiste ancora una normativa europea che descriva il termine “naturale” o che ne disciplini l’uso in relazione ai prodotti alimentari. Né l’Italia ha adottato una propria regolamentazione in merito.


A fronte dell’attuale vuoto normativo, per orientarsi sul piano legale occorre fare riferimento ai princìpi generali sull’etichettatura degli alimenti, stabiliti dal regolamento (UE) 1169/2011. Ci interessa in particolare il suo articolo 7, secondo il quale che le informazioni sugli alimenti sono consentite solo a condizione che esse non inducano in errore il consumatore.


L’uso della dicitura “naturale”, pertanto, sarà vietato ogni qual volta porti il consumatore a ritenere che il prodotto alimentare possiede un carattere di “naturalità” di cui, in realtà, è privo. Ciò potrà verificarsi, ad esempio, qualora il termine venga riferito a prodotti contenenti ingredienti ottenuti mediante sintesi chimica.


Non solo. L’induzione in errore – secondo la previsione normativa – potrà realizzarsi anche nel caso in cui le informazioni fornite al consumatore portino a pensare che solo quel particolare alimento è caratterizzato dalla “naturalità”, quando, in realtà, anche tutti gli alimenti analoghi hanno la medesima caratteristica. Per chiarire, si pensi all’indicazione “naturale” apposta su una confezione di miele: il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere che soltanto quel miele sia “naturale”, a differenza del miele dei concorrenti; il che non sarebbe corretto, considerato che qualunque miele è un prodotto esistente in natura ed è anche privo di additivi chimici.

Tali criteri, tuttavia, non sono di per sé sufficienti per risolvere ogni dubbio in merito. Difatti, mancando una definizione legale del concetto di “naturalità”, non è possibile stabilire in modo certo quando un prodotto possa essere qualificato come “naturale” e quando, viceversa, tale indicazione debba considerarsi ingannevole. Ad esempio: deve trattarsi di alimenti mono-ingrediente? Sono ammissibili operazioni di lavorazione e trasformazione? Se sì, quali?

Appare dunque evidente la difficoltà, per gli operatori, di valutare in modo autonomo se e quando poter utilizzare tale dicitura per i suoi prodotti senza, con ciò, esporsi a possibili contestazioni da parte dell’Autorità competente.


Basti pensare a tutte quelle aziende vitivinicole che cercano di limitare ogni forzatura esterna nelle operazioni in vigna e in cantina, applicando protocolli anche più rigorosi di quello biologico, e che di conseguenza sarebbero interessate a comunicare al consumatore la peculiarità dei prodotti ottenuti con tali metodi. Ebbene, con una recente nota – giuridicamente non vincolante – dello scorso 7 settembre, la DG AGRI della Commissione europea ha manifestato perplessità in merito all’uso delle indicazioni “naturale” o “metodo naturale” per tali vini; si è sostenuto, infatti, che in mancanza di una definizione legale vi sarebbe il “rischio” che il consumatore percepisca tali prodotti come migliori e più salutari rispetto ai vini “convenzionali”!


Ebbene, per quanto il ragionamento della Commissione possa lasciare più che perplessi, non può negarsi che – in linea di principio – l’adozione di una definizione condivisa di “naturale” andrebbe a vantaggio dello stesso consumatore. Quest’ultimo, infatti, per poter effettuare una scelta di acquisto consapevole basata sulla presenza della dicitura “naturale”, deve essere in grado di attribuire un significato chiaro a tale indicazione.

Peraltro, l’attuale stato di incertezza finisce, inevitabilmente, per agevolare un uso fuorviante ed ingannevole del termine, da parte di quegli operatori che – accettando il rischio di eventuali sanzioni – sfruttano l’ambiguità del concetto di “naturalità” per valorizzare, ingannevolmente, prodotti che contengono, ad esempio, ingredienti ottenuti per sintesi chimica (si pensi alla melatonina, spesso proprio di origine sintetica).


Che fare di fronte a questa impasse? L’unica vera soluzione è quella di attendere – e magari sollecitare – un intervento normativo, a livello europeo o, quanto meno, italiano, che definisca condizioni d’uso oggettive per l’impiego del termine “naturale”.

Nel frattempo, volendo utilizzare tale dicitura nel modo più chiaro e corretto possibile, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno accompagnare l’indicazione “naturale” con una breve spiegazione, che illustri al consumatore il senso con cui viene utilizzata.


E il consumatore? Per ora forse farà meglio a non dare eccessiva rilevanza, di per sé, alle diciture sulla “naturalità”, prestando invece attenzione alla presenza in etichetta di indicazioni più chiare ed oggettive, oppure rivolgendosi direttamente ai produttori locali, dai quali potrà facilmente ottenere tutte le informazioni di cui ha bisogno.


In collaborazione con lo studio legale Cibuslex e l’avvocato Stefano Senatore di Trento che ogni mese dedicherà un intervento all’approfondimento di una tematica dal punto di vista legale.

Per contattare lo studio:

Via Filippo Serafini, 9

0461 230084

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